Ampliamento del cimitero, il Tar da ragione al comune e respinge il ricorso proposto da un cittadino pedemontano. Via libera ai lavori, rimosso l’ultimo ostacolo sul progetto dell’amministraizone comunale piedimontese.
La decisione dei giudici arriva sul ricorso 4925 del 2010, proposto da Gabriele Piazza contro il Comune di Piedimonte rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Ricciardi Federico e nei confronti di Pietro Terreri e Giovanni Malinconico.
Il ricorrente chiedeva ai giudici l’annullamento dell’esproprio di un fondo confinante con il cimitero. Espoprio approvato con delibera della giunta comunale 159/2010. Tutto parte dalla delibera del 27 febbraio del 2010 il Consiglio Comunale di Piedimonte Matese prendeva atto del progetto relativo all’ampliamento del Cimitero Comunale a mezzo di project financing presentato dall’impresa Malinconico Giovanni, già aggiudicataria della concessione. Sennonché, poiché l’originaria proposta contrattuale aveva subito rilevanti modifiche, nella prospettazione del ricorrente, sarebbe stata necessaria una nuova procedura ad evidenza pubblica essendo stati modificati tutti gli elementi che avevano condotto la suddetta impresa ad aggiudicarsi la gara originaria. Per contro, dopo la ricordata delibera del 27 febbraio 2010, al ricorrente era stato notificato l’avviso di avvio del procedimento di esproprio per alcuni lotti di terreno in sua proprietà, pure esso impugnato, con cui si comunicava che il comune aveva avviato il procedimento di merito per l’approvazione del progetto definitivo, implicante la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di ampliamento del Cimitero, atto che veniva impugnato con separato ricorso. Il 17 giugno del 2010 la Giunta Comunale con deliberazione n.159 approvava il progetto definitivo di ampliamento del cimitero comunale a mezzo di project financing e con provvedimento del 23.6.2010 comunicava l’avvenuta dichiarazione di pubblica utilità dell’opera avente ad oggetto l’esproprio della particella 5261 foglio 12 di proprietà del ricorrente.
“Va rilevato – si legge nella sentenza – che avuto riguardo al primo degli atti impugnati, ossia il provvedimento di approvazione del progetto presentato dall’impresa Malinconico, a mezzo di project financing, non è configurabile, in capo al ricorrente, un interesse immediato e diretto, che, come è noto, può scaturire solo da una lesione (anche potenziale) alla sua sfera giuridica che, nel caso di specie, è del tutto assente. E difatti, con riferimento alla delibera comunale che – prendendo atto delle modifiche apportate al progetto dall’impresa aggiudicataria della concessione, in buona sostanza lo ha “convalidato”- va osservato che alcun interesse può vantare il ricorrente che è proprietario di un’area esproprianda ricompresa nel suddetto progetto e che, al più, potrebbe contestare il procedimento di individuazione di questa area, avvenuto in virtù di un atto amministrativo, diverso, ancorchè consequenziale a quello con il quale è stata disposta l’aggiudicazione all’Impresa Malinconico. Quest’atto non risulta specificamente impugnato. Per contro, volendo far valere la sua pretesa, egli agisce per ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione, ossia aspira ad un provvedimento giurisdizionale che in nulla potrebbe giovargli, posto che la sua eventuale cancellazione non produrrebbe affatto l’automatica caducazione del procedimento di individuazione delle aree di sua proprietà. Questi motivi inducono al rigetto del ricorso. Le spese sono state compensate fra le parti.
Nuova Gazzetta di Caserta
La decisione dei giudici arriva sul ricorso 4925 del 2010, proposto da Gabriele Piazza contro il Comune di Piedimonte rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Ricciardi Federico e nei confronti di Pietro Terreri e Giovanni Malinconico.
Il ricorrente chiedeva ai giudici l’annullamento dell’esproprio di un fondo confinante con il cimitero. Espoprio approvato con delibera della giunta comunale 159/2010. Tutto parte dalla delibera del 27 febbraio del 2010 il Consiglio Comunale di Piedimonte Matese prendeva atto del progetto relativo all’ampliamento del Cimitero Comunale a mezzo di project financing presentato dall’impresa Malinconico Giovanni, già aggiudicataria della concessione. Sennonché, poiché l’originaria proposta contrattuale aveva subito rilevanti modifiche, nella prospettazione del ricorrente, sarebbe stata necessaria una nuova procedura ad evidenza pubblica essendo stati modificati tutti gli elementi che avevano condotto la suddetta impresa ad aggiudicarsi la gara originaria. Per contro, dopo la ricordata delibera del 27 febbraio 2010, al ricorrente era stato notificato l’avviso di avvio del procedimento di esproprio per alcuni lotti di terreno in sua proprietà, pure esso impugnato, con cui si comunicava che il comune aveva avviato il procedimento di merito per l’approvazione del progetto definitivo, implicante la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di ampliamento del Cimitero, atto che veniva impugnato con separato ricorso. Il 17 giugno del 2010 la Giunta Comunale con deliberazione n.159 approvava il progetto definitivo di ampliamento del cimitero comunale a mezzo di project financing e con provvedimento del 23.6.2010 comunicava l’avvenuta dichiarazione di pubblica utilità dell’opera avente ad oggetto l’esproprio della particella 5261 foglio 12 di proprietà del ricorrente.
“Va rilevato – si legge nella sentenza – che avuto riguardo al primo degli atti impugnati, ossia il provvedimento di approvazione del progetto presentato dall’impresa Malinconico, a mezzo di project financing, non è configurabile, in capo al ricorrente, un interesse immediato e diretto, che, come è noto, può scaturire solo da una lesione (anche potenziale) alla sua sfera giuridica che, nel caso di specie, è del tutto assente. E difatti, con riferimento alla delibera comunale che – prendendo atto delle modifiche apportate al progetto dall’impresa aggiudicataria della concessione, in buona sostanza lo ha “convalidato”- va osservato che alcun interesse può vantare il ricorrente che è proprietario di un’area esproprianda ricompresa nel suddetto progetto e che, al più, potrebbe contestare il procedimento di individuazione di questa area, avvenuto in virtù di un atto amministrativo, diverso, ancorchè consequenziale a quello con il quale è stata disposta l’aggiudicazione all’Impresa Malinconico. Quest’atto non risulta specificamente impugnato. Per contro, volendo far valere la sua pretesa, egli agisce per ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione, ossia aspira ad un provvedimento giurisdizionale che in nulla potrebbe giovargli, posto che la sua eventuale cancellazione non produrrebbe affatto l’automatica caducazione del procedimento di individuazione delle aree di sua proprietà. Questi motivi inducono al rigetto del ricorso. Le spese sono state compensate fra le parti.
Nuova Gazzetta di Caserta