Uno ‘scherzetto’ di De Magistris che poteva inguaiare numerose amministrazioni comunali. Il Tar invece ha respinto il ricorso prodotto dal capoluogo partenopeo ed ha dato ragione al capoluogo matesino che si è costituito in giudizio insieme ad altri dodici Enti campani. Nella malaugurata ipotesi che il Tar accoglieva il ricorso di Napoli, si presentava un salasso per le casse degli Enti coinvolti.
Il Comune di Napoli ha impugnato innanzi al Tar Campania, anche mediante la proposizione di motivi aggiunti, i provvedimenti adottati dalla Regione Campania che concedono i finanziamenti per le scuole ad una serie di Comuni della Campania, tra cui anche quelli di Caiazzo e Piedimonte Matese, dolendosi dell’avvenuta esclusione dalla graduatoria regionale di otto sue domande di finanziamento, ed adduce una serie di ragioni attinenti alla violazione dell’art. 18, comma 8-quater, del decreto legge n. 69/2013 (convertito nella legge n. 98/2013), alla violazione dell’art. 4 della legge n. 241/1990, alla violazione del principio di non aggravamento dell’azione amministrativa, alla violazione del D.P.R. n. 207/2010, alla violazione della normativa regionale di settore, nonché all’eccesso di potere sotto svariati profili. La stessa Regione si è costituita, concludendo nei suoi scritti difensivi per il rigetto del ricorso. Si oppongono all’accoglimento delle tesi attoree, in quanto utilmente collocate in graduatoria e quindi contro interessate, anche le costituite amministrazioni locali, tra le quali le due precitate dell’Alto Casertano, le quali instano nei rispettivi scritti difensivi per la reiezione del gravame, sostenendone in alcuni casi anche l’inammissibilità e/o l’improcedibilità. L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 1777 del 20 novembre 2013, confermata, a seguito di reiezione di istanza di revoca, con successiva ordinanza n. 223 del 12 febbraio 2014. La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza pubblica del 12 marzo 2014. Oggetto del contendere è l’esclusione delle istanze presentate dal Comune di Napoli dalla graduatoria della Regione Campania relativa alla speciale procedura di finanziamento, prevista dall’art. 18, commi 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, del decreto legge n. 69/2013, in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, consistente nell’eccezionale assegnazione di risorse (fino alla complessiva somma di 150 milioni di euro) agli enti locali proprietari degli edifici sulla base di graduatorie formate dalle amministrazioni regionali. Pregnante, ad un più approfondito esame delle emergenze processuali, si profila lo scrutinio dell’eccezione, formulata dalla difesa del Comune di Mondragone, di inammissibilità (rectius di improcedibilità) del ricorso per mancata impugnativa del’atto finale di tale procedura, ossia del decreto ministeriale di assegnazione dei finanziamenti ai comuni e alle province utilmente collocate nelle graduatorie regionali.
L’eccezione è fondata. Rileva il Collegio che con decreto ministeriale n. 906 del 5 novembre 2013, emanato successivamente all’instaurazione del presente giudizio, si è conclusa la procedura di finanziamento in parola, mediante l’assegnazione agli enti locali inseriti nelle graduatorie regionali – tra le quali figura anche quella della Regione Campania – delle provvidenze economiche previste dalla legge. Tale decreto, depositato dalla stessa difesa attorea in data 18 novembre 2013, non risulta gravato in questa sede, con la conseguenza che devono ormai ritenersi consolidate le situazioni giuridiche da esso discendenti. Pertanto, non può non applicarsi alla presente evenienza il condiviso indirizzo giurisprudenziale, espresso in tema di procedure ad evidenza pubblica e qui estensibile in via analogica, secondo il quale l’impugnazione del bando, ovvero dell’atto di esclusione dalla gara (nella specie la graduatoria regionale), diventa improcedibile nel caso di omessa impugnazione dell’aggiudicazione (nella specie il provvedimento di assegnazione), in virtù del carattere inoppugnabile assunto dal provvedimento conclusivo della procedura, attributivo dell’utilitas alla ditta aggiudicataria (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. II, 26 novembre 2008 n. 3921; Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 maggio 2006 n. 2486). Sotto altro concorrente e più generale profilo, va osservato che l’impugnazione dell’atto presupposto (nella specie la graduatoria regionale), di per sé lesivo dell’interesse del soggetto interessato, consente di soprassedere alla susseguente impugnazione dell’atto consequenziale (nella specie il decreto ministeriale di assegnazione) soltanto nell’ipotesi in cui l’eventuale annullamento del primo atto sia in grado di determinare l’automatica caducazione del secondo, ossia soltanto se l’atto successivo ha carattere meramente esecutivo dell’atto presupposto, ovvero fa parte di una sequenza procedimentale che lo pone in rapporto di immediata derivazione dall’atto precedente, senza siano state compiute nuove ed ulteriori valutazioni di interessi. In altri termini, si può consentire la superfluità dell’impugnazione dell’atto finale, qualora sia stato già gravato quello preparatorio, solo quando fra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione – consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, in ragione del fatto che non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti; viceversa, quando l’atto finale, pur facendo parte della stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto preparatorio, non ne costituisce la conseguenza inevitabile, perché la sua adozione ha implicato nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche se di terzi soggetti, l’immediata impugnazione dell’atto preparatorio non fa venir meno la necessità di impugnare l’atto finale, pena l’improcedibilità del primo ricorso (orientamento consolidato: cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 settembre 2013 n. 4441; Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 aprile 2013 n. 2342; Consiglio di Stato, Sez. V, 23 marzo 2004 n. 1519). Calando le superiori considerazioni al caso in esame, non può non notarsi come la sequenza procedimentale graduatoria regionale – decreto ministeriale di assegnazione esuli dal cennato rapporto di consequenzialità immediata, diretta e necessaria tipico del meccanismo della caducazione automatica, per collocarsi invece nell’ambito delle ordinarie relazioni di presupposizione tra atti, che viceversa danno luogo a mere ipotesi di invalidità derivata contestabili attraverso autonomi mezzi di impugnazione. Invero, è agevolmente rinvenibile come nel decreto ministeriale di assegnazione siano state compiute – conformemente al quadro legislativo di riferimento, trattandosi di finanziamenti statali – nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, costituite dai seguenti aspetti:
a) sebbene attraverso una mera presa d’atto di apposite dichiarazioni regionali, il competente Ministero dell’Istruzione ha verificato la rispondenza degli interventi inclusi nelle graduatorie agli indirizzi previsti dalla normativa di riferimento, nonché la sussistenza dei presupposti, delle condizioni, dei requisiti e delle formalità richiesti dalla stessa, con particolare riguardo all’immediata cantierabilità dei progetti esecutivi ed alla congruità dei relativi costi (cfr. parte motiva del provvedimento);
b) le graduatorie regionali sono state sostanzialmente riapprovate a livello statale, essendo state recepite nel decreto ministeriale come parte integrante dello stesso, seppur con alcune precisazioni (cfr. art. 1, comma 1, del dispositivo);
c) il Ministero ha escluso dalla finanziabilità gli interventi infrastrutturali già avviati o addirittura conclusi, sebbene inseriti nelle graduatorie regionali (cfr. parte motiva del provvedimento); d) il Ministero ha statuito di procedere all’assegnazione delle risorse nei limiti dello stanziamento fissato nel decreto legge n. 69/2013, anche qualora nelle graduatorie regionali siano stati inseriti interventi che superino in tutto o in parte l’importo massimo attribuibile ai sensi del citato decreto legge (cfr. art. 1, comma 3, del dispositivo).
Pertanto, si conferma che il decreto ministeriale di assegnazione, non risultando automaticamente travolto dall’eventuale annullamento giurisdizionale della graduatoria regionale della Campania e, più in generale, di tutti gli atti quivi gravati, avrebbe meritato di essere oggetto di apposita impugnativa. Discende da tutto quanto sopra esposto che la mancata impugnazione del decreto ministeriale n. 906/2013 – consolidando le utilità economiche conseguite dagli enti locali contro interessati e, per converso, la perdita per il comune ricorrente della possibilità di ottenere gli sperati finanziamenti – non può non comportare l’esaurimento dell’interesse alla coltivazione dell’odierna impugnativa avverso gli atti regionali, meglio in epigrafe individuati, che hanno concorso a determinare l’approvazione della graduatoria di merito. In conclusione il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Sussistono giusti e particolari motivi, in virtù della novità e dell’evoluzione della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
Nuova Gazzetta di Caserta