La Pubblilara si oppose al Tar Campania, avverso la decisione del Comune di non far installare i cartelloni 6×3 sul suolo municipale e venne bocciato il ricorso. Anche l’appello al Consiglio di Stato ha dato ragione all’Ente guidato dal primo cittadino Cappello.
Il consiglio di Stato conferma le scelte del comune piedimontese che aveva negato l’autorizzazione per la permanenza di una struttura pubbliciataria alle porte del paese. Piena soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Piedimonte Matese, Vincenzo Cappello che ha evidenziato l’importanza della sentenza che pone fine ad una serie di speculazioni.
La decisione dei giudici romani nasce dal ricorso numero di registro generale 8614 del 2012, proposto dalla società Pubblilara srl, difesa dall’avvocato Vincenzo Mormile. Un ricorso contro il comune di Piedimonte Matese difeso dagli avvocati Luigi M. D’Angiolella, Eleonora Marzano. Il ricorrente chiedeva la riforma dell’ordinanza cautelare del Tar Campania – Napoli, concernente rimozione cartellone pubblicitario per mancato adeguamento prescritto dall’art.11 delle norme tecniche di attuazione del piano comunale della cartellonistica pubblicitaria. Rilevato che i motivi di appello non appaiono idonei a scalfire le ragionevoli conclusioni cui sono pervenuti i giudici di prime cure, non emergendo peraltro la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile dall’esecuzione del provvedimento impugnato. Giudici del Consiglio di Stato respinge l’appello e compense le spese compensate. I lavori di installazione risultavano eseguiti illegittimamente, la ditta pubblicitaria dovrà demolirlo. Era il 27 luglio quando l’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Vincenzo Cappello ordinava alla società che aveva installato un poster luminoso sulla statale 158 di demolire il cartellone pubblicitario entro il termine perentorio di 90 giorni a meno che la ditta non avesse fatto ricorso all’ordinanza.
La Pubblilara, la società in questione, fece immediatamente ricorso. Il tribunale regionale amministrativo della Campania dà ragione all’Ente Comune e anzi dispone che la società versi nelle casse comunali la somma di 500 euro per le spese legali perchè l’installazione di cartelli pubblicitari è assoggettata alla disciplina posta a tutela del territorio e dei connessi valori urbanistico/edilizi, oltre che alla disciplina posta a presidio della sicurezza stradale e la ricorrente ditta non risulta aver provveduto all’adeguamento prescritto dall’art. 11 delle norme tecniche di attuazione del piano comunale della cartellonistica pubblicitaria, mentre rimane indimostrata, in capo alla medesima ricorrente, la sussistenza di un idoneo titolo di disponibilità del suolo attinto dal manufatto controverso. Questa questione nacque perchè il Comune di Piedimonte Matese aveva approvato ed eseguito dei lavori di riqualificazione della viabilità urbana comprendente la realizzazione di una rotonda e la sistemazione di una zona attrezzata a parcheggio e verde pubblico in località Epitaffio.
L’autorizzazione che fu data alla ditta pubblicitaria risultava carente di titoli attestanti il possesso, da parte del richiedente, di diritti reali sull’area di sedìme dell’opera. I lavori risultavano quindi illegittimanente eseguiti, in quanto non la ditta non avrebbe ottemperato alla regola del depositare il progetto strutturale presso il settore provinciale del Genio Civile di Caserta.
Ora la sentenza del Consiglio di Stato mette definitivamente fine alla vicenda, confermando le scelte del municipio.
La decisione dei giudici romani nasce dal ricorso numero di registro generale 8614 del 2012, proposto dalla società Pubblilara srl, difesa dall’avvocato Vincenzo Mormile. Un ricorso contro il comune di Piedimonte Matese difeso dagli avvocati Luigi M. D’Angiolella, Eleonora Marzano. Il ricorrente chiedeva la riforma dell’ordinanza cautelare del Tar Campania – Napoli, concernente rimozione cartellone pubblicitario per mancato adeguamento prescritto dall’art.11 delle norme tecniche di attuazione del piano comunale della cartellonistica pubblicitaria. Rilevato che i motivi di appello non appaiono idonei a scalfire le ragionevoli conclusioni cui sono pervenuti i giudici di prime cure, non emergendo peraltro la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile dall’esecuzione del provvedimento impugnato. Giudici del Consiglio di Stato respinge l’appello e compense le spese compensate. I lavori di installazione risultavano eseguiti illegittimamente, la ditta pubblicitaria dovrà demolirlo. Era il 27 luglio quando l’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Vincenzo Cappello ordinava alla società che aveva installato un poster luminoso sulla statale 158 di demolire il cartellone pubblicitario entro il termine perentorio di 90 giorni a meno che la ditta non avesse fatto ricorso all’ordinanza.
La Pubblilara, la società in questione, fece immediatamente ricorso. Il tribunale regionale amministrativo della Campania dà ragione all’Ente Comune e anzi dispone che la società versi nelle casse comunali la somma di 500 euro per le spese legali perchè l’installazione di cartelli pubblicitari è assoggettata alla disciplina posta a tutela del territorio e dei connessi valori urbanistico/edilizi, oltre che alla disciplina posta a presidio della sicurezza stradale e la ricorrente ditta non risulta aver provveduto all’adeguamento prescritto dall’art. 11 delle norme tecniche di attuazione del piano comunale della cartellonistica pubblicitaria, mentre rimane indimostrata, in capo alla medesima ricorrente, la sussistenza di un idoneo titolo di disponibilità del suolo attinto dal manufatto controverso. Questa questione nacque perchè il Comune di Piedimonte Matese aveva approvato ed eseguito dei lavori di riqualificazione della viabilità urbana comprendente la realizzazione di una rotonda e la sistemazione di una zona attrezzata a parcheggio e verde pubblico in località Epitaffio.
L’autorizzazione che fu data alla ditta pubblicitaria risultava carente di titoli attestanti il possesso, da parte del richiedente, di diritti reali sull’area di sedìme dell’opera. I lavori risultavano quindi illegittimanente eseguiti, in quanto non la ditta non avrebbe ottemperato alla regola del depositare il progetto strutturale presso il settore provinciale del Genio Civile di Caserta.
Ora la sentenza del Consiglio di Stato mette definitivamente fine alla vicenda, confermando le scelte del municipio.
Nuova Gazzetta di Caserta