I lavori di installazione risultavano eseguiti illegittimamente, la ditta pubblicitaria dovrà demolirlo.
Era il
27 luglio quando l’amministrazione
comunale guidata dal
primo cittadino Vincenzo
Cappello ordinava
alla società che aveva installato
un poster luminoso sulla statale
158 di demolire il cartellone
pubblicitario entro il termine
perentorio di 90 giorni a
meno che la ditta non avesse
fatto ricorso all’ordinanza. La
Pubblilara, la società in questione,
fece immediatamente
ricorso e nella giornata di ieri è
arrivata anche la sentenza del
Tar.
Il tribunale regionale amministrativo
della Campania dà
ragione all’Ente Comune e
anzi dispone che la società
versi nelle casse comunali la
somma di 500 euro per le
spese legali perchè l’installazione
di cartelli pubblicitari è
assoggettata alla disciplina
posta a tutela del territorio e
dei connessi valori urbanistico/edilizi,
oltre che alla disciplina
posta a presidio della sicurezza
stradale e la ricorrente ditta
non risulta aver provveduto
all’adeguamento prescritto dall’art.
11 delle norme tecniche
di attuazione del piano comunale
della cartellonistica pubblicitaria,
mentre rimane indimostrata,
in capo alla medesima
ricorrente, la sussistenza di
un idoneo titolo di disponibilità
del suolo attinto dal manufatto
controverso. Questa questione nacque perchè
il Comune di Piedimonte
Matese aveva approvato ed
eseguito dei lavori di riqualificazione
della viabilità urbana
comprendente la realizzazione
di una rotonda e la sistemazione
di una zona attrezzata a parcheggio
e verde pubblico in
località Epitaffio.
L’autorizzazione che fu data
alla ditta pubblicitaria risultava
carente di titoli attestanti il
possesso, da parte del richiedente,
di diritti reali sull’area
di sedìme dell’opera.
I lavori risultavano quindi illegittimanente
eseguiti, in quanto
non la ditta non avrebbe
ottemperato alla regola del
depositare il progetto strutturale
presso il settore provinciale
del Genio Civile di Caserta.
27 luglio quando l’amministrazione
comunale guidata dal
primo cittadino Vincenzo
Cappello ordinava
alla società che aveva installato
un poster luminoso sulla statale
158 di demolire il cartellone
pubblicitario entro il termine
perentorio di 90 giorni a
meno che la ditta non avesse
fatto ricorso all’ordinanza. La
Pubblilara, la società in questione,
fece immediatamente
ricorso e nella giornata di ieri è
arrivata anche la sentenza del
Tar.
Il tribunale regionale amministrativo
della Campania dà
ragione all’Ente Comune e
anzi dispone che la società
versi nelle casse comunali la
somma di 500 euro per le
spese legali perchè l’installazione
di cartelli pubblicitari è
assoggettata alla disciplina
posta a tutela del territorio e
dei connessi valori urbanistico/edilizi,
oltre che alla disciplina
posta a presidio della sicurezza
stradale e la ricorrente ditta
non risulta aver provveduto
all’adeguamento prescritto dall’art.
11 delle norme tecniche
di attuazione del piano comunale
della cartellonistica pubblicitaria,
mentre rimane indimostrata,
in capo alla medesima
ricorrente, la sussistenza di
un idoneo titolo di disponibilità
del suolo attinto dal manufatto
controverso. Questa questione nacque perchè
il Comune di Piedimonte
Matese aveva approvato ed
eseguito dei lavori di riqualificazione
della viabilità urbana
comprendente la realizzazione
di una rotonda e la sistemazione
di una zona attrezzata a parcheggio
e verde pubblico in
località Epitaffio.
L’autorizzazione che fu data
alla ditta pubblicitaria risultava
carente di titoli attestanti il
possesso, da parte del richiedente,
di diritti reali sull’area
di sedìme dell’opera.
I lavori risultavano quindi illegittimanente
eseguiti, in quanto
non la ditta non avrebbe
ottemperato alla regola del
depositare il progetto strutturale
presso il settore provinciale
del Genio Civile di Caserta.
Ernesto di Girolamo Cronache di Caserta