“Ha prodotto una interrogazione consiliare viziata e infondata. La esorto a non creare più false aspettative nella cittadinanza, visto il ruolo che ella ricopre…” Così il primo cittadino al capogruppo di Sinistra Matesina.
L’atto di interrogazione prodotto dal consigliere comunale di minoranza Ranieri Vitagliano risulta essere viziato in fatto ed in diritto oltre che infondato in ragione dell’insussistenza delle ragioni di diritto che non sfuggiranno agli operatori del settore e che hanno carattere assorbente. In particolare, l’inciso ivi contenuto “la Corte Cassazione ha dichiarato l’illegittimità costituzionale … “ è frutto di errore e confusione giuridica in quanto la Corte di Cassazione ha funzione esclusivamente nomofilattica, ossia di garanzia dell’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, dell’unità del diritto oggettivo nazionale” (art.65 R.D. 30 gennaio 1941 n.12. Legge sull’ordinamento giudiziario). Unico Organo competente a dichiarare l’incostituzionalità di una norma è la Corte Costituzionale la cui pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge comporta -ordinariamente -non già l’abrogazione o la declaratoria di inesistenza o di nullità o l’annullamento della norma dichiarata contraria alla costituzione, bensì la disapplicazione della stessa e ciò solo per il futuro e non per il passato, con salvezza dei diritti acquisiti; ovviamente, le sentenze della Corte di Cassazione sono importanti in quanto volte a garantire l’uniforme interpretazione della legge mediante anche l’elaborazione di indirizzi interpretativi e precedenti giurisprudenziali di cui il giudicante ”può” tenere conto, uniformandosi, nelle proprie decisioni ma -si badi non costituiscono fonte del diritto (si rammenti come spesso le sentenze della Cassazione si contraddicono ovvero alcune affermano l’esatto contrario dell’altra). Le motivazioni di cui alla citata sentenza di Cassazione n. 8318 del 12.04.2011 fanno riferimento ad una controversia in cui il Comune di Milano aveva richiesto il pagamento della tariffa per il servizio di depurazione dell’acqua sebbene fosse sfornito di depuratore. La Cassazione ribaltava le decisioni del Tribunale e della Corte d’Appello di Milano dando ragione all’appellante, l’Istituto Nazionale dei Tumori, ritenendo non dovute le somme pagate dagli utenti in quanto anche il c.d “Piano di ambito” non assicurano concretamente che il depuratore venga costruito proprio nel comune dove risiede l’utente stesso, pertanto, tale sentenza non può trovare alcuna applicazione in ambito locale in quanto il Comune di Piedimonte Matese ha sempre esonerato gli utenti, che non sono collegati alla esistente rete fognaria, dal pagamento della quota relativa alla depurazione. Qualora, l’interrogante volesse far riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008 corre l’obbligo precisare come la stessa sia stata comunque superata dalla L. 13 del 27/02/2009 che ha disciplinato l’intera materia che successivamente alla entrata in vigore della predetta legge, l’Amministrazione, in ossequio ai dettato nonnativo di cui alla L. 13 del 27/02/2009, con delibera di Giunta Comunale del 30/06/2009 numero 243, prendeva atto degli investimenti effettuati sull’impianto di depurazione ed in particolare, per quanto agli anni 2004/2005 veniva accertato, mediante la comparazione dell’importo delle quote relative alla depurazione inserite nei ruoli da restituire in ragione del periodo di mal funzionamento dell’impianto e dei costi delle opere programmate e realizzate da defalcare dalle quote precedentemente indicate, come non vi fossero importi da restituire quale quota di tariffa riferita al servizio di depurazione per i ridetti anni 2004/2005. La delibera richiamata veniva corredata ex lege da pareri di regolarità tecnica e contabile e che, pertanto, sono stati rispettati sia il dettato normativo in ordine alla gestione del servizio idrico integrato che i principi di pubblicità e trasparenza della P.A. Tanto premesso e ritenuto.
Vista la sentenza della Corte di Cassazione n. 8318/2011; la sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008; la L. 13/2009; la delibera di giunta Municipale n.243/2009, si comunica l’inapplicabilità nell’ambito comunale dei principi di cui alla sentenza di Cassazione n. 8318 del 12.04.2011 attinenti a questioni erroneamente equiparate alla situazione di fatto e diritto in essere in ambito comunale con conseguente impossibilità per l’amministrazione di procedere alla restituzione di somme di danaro legittimamente versate dai cittadini-utenti e, pertanto si invita la signoria vs. ill.ma, in ragione del ruolo ricoperto, dall’astenersi dal diffondere alla cittadinanza erronee informazioni mediante l’utilizzo di proclami volti solo a generare inutili aspettative che potrebbero determinare aggravi di spese agli stessi cittadini.
Vista la sentenza della Corte di Cassazione n. 8318/2011; la sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008; la L. 13/2009; la delibera di giunta Municipale n.243/2009, si comunica l’inapplicabilità nell’ambito comunale dei principi di cui alla sentenza di Cassazione n. 8318 del 12.04.2011 attinenti a questioni erroneamente equiparate alla situazione di fatto e diritto in essere in ambito comunale con conseguente impossibilità per l’amministrazione di procedere alla restituzione di somme di danaro legittimamente versate dai cittadini-utenti e, pertanto si invita la signoria vs. ill.ma, in ragione del ruolo ricoperto, dall’astenersi dal diffondere alla cittadinanza erronee informazioni mediante l’utilizzo di proclami volti solo a generare inutili aspettative che potrebbero determinare aggravi di spese agli stessi cittadini.
Cronache di Caserta e Nuova Gazzetta di Caserta