La Corte Costituzionale boccia la riforma del Governo Berlusconi in tema di soppressione delle comunità montane Ad anticipare la notizia è l’ex presidente del consiglio generale Marco Fusco. di Michele Martuscelli
«Come volevasi dimostrare! Proprio così. La Corte Costituzionale boccia la riforma del Governo Berlusconi relativamente alla cancellazione delle Comunità Montane. «Il riordino va affidato alle scelte autonome delle Regioni»: lo si legge nella sentenza numero 237 depositata lo scorso 24 luglio . In particolare, “il giudice delle leggi” ha rilevato – fa presente l’ex consigliere comunale di Fontegreca- l’illegittimità di alcune disposizioni della finanziaria 2008 riguardanti il riordino degli enti montani finalizzato alla riduzione delle spese di funzionamento. L’illegittimità nasce per il contrasto con l’articolo 117 della Costituzione che assegna potestà legislativa alle regioni ad esclusione di alcune materie, ben determinate, in cui a decidere è lo Stato. La sentenza 237 non solo torna a dar vita alle Comunità Montane, ma dichiara espressamente “che venga eliminato l’articolo 17 del nuovo codice delle autonomie”, ossia la norma che dichiara espressamente la soppressione degli enti montani facendo riferimento alla finanziaria 2008. La motivazione è prettamente giuridica e si riduce all’entrata in vigore del nuovo titolo quinto della stessa Costituzione in cui si legge che, la disciplina delle Comunità Montane “ rientra nella competenza legislativa residuale delle regioni”. Devono essere le regioni dunque a decidere se sopprimere o meno tali enti. E non è detto. Anche gli enti regionali devono rispettare i principi espressi nei propri statuti che potrebbero aver introdotto le comunità montane in una botte di ferro. In questo caso, per procedere alla soppressione, occorrerà innanzitutto occuparsi della revisione dello statuto regionale. Ma ancora, la Corte Costituzionale ha bocciato la normativa che imponeva la soppressione automatica delle comunità montane se a farne parte fossero stati, almeno per la metà, paesi con un territorio non situato all’ 80 % della propria superficie, a 500 metri sul livello del mare. La legge statale dunque non lasciava alle regioni uno spazio dispositivo e di autonomia. In Campania le comunità montane sono state ridotte proprio in osservanza della finanziaria del 2008. Ora, dopo la pausa estiva, l’amministrazione regionale dovrà tornare ad occuparsi della sopravvivenza o meno di tali enti. Potrebbe essere riconfermato il numero delle attuali comunità montane. Ma il consiglio regionale a settembre dovrà tornare a sistemare la faccenda degli enti montani prendendo in considerazione non solo le indicazioni del governo centrale, ma tenendo presente le decisioni della Corte Costituzionale” conclude Fusco.
«Come volevasi dimostrare! Proprio così. La Corte Costituzionale boccia la riforma del Governo Berlusconi relativamente alla cancellazione delle Comunità Montane. «Il riordino va affidato alle scelte autonome delle Regioni»: lo si legge nella sentenza numero 237 depositata lo scorso 24 luglio . In particolare, “il giudice delle leggi” ha rilevato – fa presente l’ex consigliere comunale di Fontegreca- l’illegittimità di alcune disposizioni della finanziaria 2008 riguardanti il riordino degli enti montani finalizzato alla riduzione delle spese di funzionamento. L’illegittimità nasce per il contrasto con l’articolo 117 della Costituzione che assegna potestà legislativa alle regioni ad esclusione di alcune materie, ben determinate, in cui a decidere è lo Stato. La sentenza 237 non solo torna a dar vita alle Comunità Montane, ma dichiara espressamente “che venga eliminato l’articolo 17 del nuovo codice delle autonomie”, ossia la norma che dichiara espressamente la soppressione degli enti montani facendo riferimento alla finanziaria 2008. La motivazione è prettamente giuridica e si riduce all’entrata in vigore del nuovo titolo quinto della stessa Costituzione in cui si legge che, la disciplina delle Comunità Montane “ rientra nella competenza legislativa residuale delle regioni”. Devono essere le regioni dunque a decidere se sopprimere o meno tali enti. E non è detto. Anche gli enti regionali devono rispettare i principi espressi nei propri statuti che potrebbero aver introdotto le comunità montane in una botte di ferro. In questo caso, per procedere alla soppressione, occorrerà innanzitutto occuparsi della revisione dello statuto regionale. Ma ancora, la Corte Costituzionale ha bocciato la normativa che imponeva la soppressione automatica delle comunità montane se a farne parte fossero stati, almeno per la metà, paesi con un territorio non situato all’ 80 % della propria superficie, a 500 metri sul livello del mare. La legge statale dunque non lasciava alle regioni uno spazio dispositivo e di autonomia. In Campania le comunità montane sono state ridotte proprio in osservanza della finanziaria del 2008. Ora, dopo la pausa estiva, l’amministrazione regionale dovrà tornare ad occuparsi della sopravvivenza o meno di tali enti. Potrebbe essere riconfermato il numero delle attuali comunità montane. Ma il consiglio regionale a settembre dovrà tornare a sistemare la faccenda degli enti montani prendendo in considerazione non solo le indicazioni del governo centrale, ma tenendo presente le decisioni della Corte Costituzionale” conclude Fusco.